Art. 3.
(Intermediari autorizzati. Requisiti e procedure).

      1. Il paziente autorizzato che per motivi di salute, documentati dal medico curante, è impossibilitato a recarsi presso l'azienda sanitaria locale per ritirare la cannabis ad esso destinata può presentare alla medesima azienda una richiesta perché gli sia riconosciuto il diritto di avvalersi di un intermediario, indicando il nominativo e i dati anagrafici del soggetto prescelto.
      2. Contestualmente o successivamente alla richiesta del paziente presentata ai sensi del comma 1, il soggetto individuato quale possibile intermediario presenta al

 

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l'azienda sanitaria locale la relativa richiesta di autorizzazione nonché il certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti.
      3. L'azienda sanitaria locale procede alla valutazione della richiesta presentata ai sensi dei commi 1 e 2 e decide in merito al rilascio dell'autorizzazione entro quindici giorni dalla data di presentazione dei certificati di cui al citato comma 2.
      4. Il paziente autorizzato può in qualunque momento decidere di non avvalersi del suo intermediario autorizzato o indicare un nuovo nominativo secondo le procedure stabilite dai commi 1 e 2.